Figc, caso tamponi: sanzioni pecuniarie per Lotito, Rodia e Pulcini: il comunicato
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Figc, caso tamponi: sanzioni pecuniarie per Lotito, Rodia e Pulcini: il comunicato

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La FIGC ha reso noto, attraverso un comunicato ufficiale, il provvedimento adottato nei confronti della Lazio (2.500 euro), e più nello specifico del presidente Claudio Lotito (1.875 euro), del dottor Ivo Pulcini (937,50 euro) e del dottor Fabio Rodia (937,50 euro). Alla base delle sanzioni economiche vi sarebbe il ritardo nell’esecuzione dei tamponi – ogni sei giorni e non ogni quattro come previsto dalle normative – risalenti alla passata stagione (maggio/giugno). Per questo va precisato che si tratta di un capitolo a parte rispetto al fascicolo aperto per le presunte irregolarità del campionato in corso.
Ecco il comunicato:

«Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1144 pf 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Claudio LOTITO, Ivo PULCINI e Fabio RODIA, e della società S.S. LAZIO S.P.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

CLAUDIO LOTITO, Presidente del Consiglio di Gestione e Legale Rappresentante tesserato all’epoca dei fatti per la società S.S. Lazio S.p.A., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44 comma 1, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall’All. n. 3 (cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver fatto eseguire al Gruppo Squadra il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 01/06/2020 a distanza di 6 giorni dal precedente del 26/05/2020. In violazione, altresì, dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44 comma 1, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, nonché di quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell’8 giugno 2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall’All. n. 3 (cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver fatto eseguire al Gruppo Squadra il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 15/06/2020 a distanza di 6 giorni dal precedente del 09/06/2020;

IVO PULCINI, Responsabile Sanitario tesserato all’epoca dei fatti per la società S.S. Lazio S.p.A., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone con la frequenza prevista dall’All. n. 3 (cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver fatto eseguire il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 01/06/2020 a distanza di 6 giorni dal precedente del 26/05/2020. In violazione, altresì, dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, nonché di quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell’8 giugno 2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone con la frequenza prevista dall’All. n. 3 (cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver fatto eseguire il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 15/06/2020 a distanza di 6 giorni dal precedente del 09/06/2020;

FABIO RODIA, Medico Sociale tesserato all’epoca dei fatti per la società S.S. Lazio S.p.A., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone con la frequenza prevista dall’All. n. 3 (cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver fatto eseguire il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 01/06/2020 a distanza di 6 giorni dal precedente del 26/05/2020. In violazione, altresì, dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, nonché di quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell’8 giugno 2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone con la frequenza prevista dall’All. n. 3 (cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver fatto eseguire il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 15/06/2020 a distanza di 6 giorni dal precedente del 09/06/2020 ;

S.S. LAZIO S.P.A., per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le contestazioni ascritte ai propri tesserati;

– vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal procuratore speciale avv. Gian Michele GENTILE per il Sig. Claudio LOTITO, per la società S.S. LAZIO S.P.A., e per i Sig.ri Ivo PULCINI e Fabio RODIA;

– vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

– vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

– rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 1.875,00 (milleottocentosettantacinque) di ammenda per il Sig. Claudio LOTITO, di € 937,50 (novecentotrentasette e cinquanta) di ammenda per il Sig. Ivo PULCINI, e di € 937,50 (novecentotrentasette e cinquanta) di ammenda per il Sig. Fabio RODIA, e di € 2.500,00 (duemilacinquecento) di ammenda per la società S.S. LAZIO S.P.A.;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato».

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