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Giudice Sportivo: Lazio multata per una bottiglietta. Cosa è successo
Giudice Sportivo: Lazio multata per una bottiglietta. Cosa è successo e a quanto ammonta la sanzione comminata ai biancocelesti
Il Giudice Sportivo di Serie A,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della seconda giornata
andata i sostenitori delle Società Atalanta, Bologna, Como, Cremonese, Genoa,
Juventus, Lazio, Lecce, Napoli, Roma e Torino, hanno, in violazione della normativa
di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato
esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi,
fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono
congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,
delibera
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei
confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro
sostenitori.
Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, al 22° del primo
tempo, lanciato nel recinto di giuoco bicchiere di plastica semi pieno il cui liquido
attingeva un Assistente; per avere inoltre, al 27° del secondo tempo, lanciato sul
terreno di giuoco una bottiglietta; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. COMO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere
ingiustificatamente ritardato di circa tre minuti l’inizio del secondo tempo.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. MILAN a titolo di responsabilità oggettiva, per
avere ingiustificatamente ritardato di circa tre minuti l’inizio del primo tempo.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, al 1° del primo
tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29,
comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, al 25° del secondo
tempo, lanciato una bottiglietta di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata
ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.